Regolamento d'Istituto

Regolamento di Istituto

e relativo Regolamento di Disciplina Interno

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1

Principi ispiratori

 

1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile e critica. Rappresenta una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e costituzionali.

2. Essa è volta al perseguimento dell’obiettivo primario della crescita della persona in tutte le sue manifestazioni; opera per garantire la formazione della cittadinanza partecipata e la realizzazione del diritto allo studio.

3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’Istituzione scolastica attiverà azioni finalizzate alla creazione di un ambiente educativo che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a)     uso di un registro linguistico adeguato ad un contesto che è prioritariamente luogo di cultura e di crescita sia sociale, sia professionale;

b)     comportamenti che siano rispettosi dei valori delle persone

4. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249, concernente lo “Statuto delle  Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” e del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 08/03/99, n. 275. E’ coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa e alla Carta dei Servizi adottati dall’Istituto.

 

Art. 2

Mezzi di informazione

 

Ogni componente dell’istituto ha diritto ad esporre all’albo, previo visto del Dirigente Scolastico e nello spazio a ciò destinato, comunicati, muniti di firma leggibile, purché il contenuto degli stessi non contrasti con i principi a cui si informa l’istituzione scolastica e con le norme vigenti.

La distribuzione di fotocopie o di altro materiale di informazione può essere effettuata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, prima dell’inizio o dopo il termine delle lezioni o durante l’intervallo, nei locali dell’istituto ad eccezione delle aule e dei laboratori. A tale fine copia di tutto il materiale diffuso o affisso deve essere depositata in Presidenza con dichiarazione di responsabilità firmata da parte dei presentatori, di cui almeno uno sia maggiorenne. Il D.S. comunica con i Docenti e con tutto il personale tramite circolari e direttive pubblicate all’albo e inviate per e-mail;  con i genitori tramite comunicazioni recapitate tramite gli alunni stessi, per posta, telefonicamente e tramite servizi di S.M.S., nonché attraverso il sito WEB.

 

Art. 3

Locali e attrezzature

 

Genitori, studenti e personale dell’Istituto possono utilizzare le strutture e le attrezzature della scuola, sotto la propria responsabilità e previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, da presentarsi almeno tre giorni prima rispetto alla data per cui si chiede l’utilizzo e salvi i casi di necessità ed urgenza.

La scuola si impegna ad aprire un serio rapporto di carattere culturale con le associazioni, enti e persone che agiscono nel territorio. Sulla base di quanto deliberato in merito dal Consiglio di Istituto, tali soggetti hanno accesso alle strutture della scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L’accesso di visitatori dovrà essere registrato dal personale ausiliario di portineria su apposito registro con indicazione delle generalità e del motivo della visita.

 

Art. 4

Sicurezza

 

I docenti e i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di informare tempestivamente il responsabile della sicurezza, R.S.P.P., nel caso in cui ravvisino oggetti e situazioni che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità della popolazione scolastica.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza del lavoro –D.Lgs. 09/04/2008 n. 81-  si fa riferimento al Documento di valutazione dei rischi.

 

Art.4 bis

 

1. Ai sensi della L. 16.01.2003 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato fumare in ogni spazio all’interno dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.). Il divieto è esteso anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche.

2. Tutti coloro, che anche occasionalmente si trovino nell’edificio scolastico o in una sua pertinenza e che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 a 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

3. La contestazione dell’infrazione ed il pagamento della sanzione deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella “Disposizione applicativa del divieto di fumare” allegata al presente Regolamento e pubblicata nel sito della Scuola, Sez. Regolamenti.

4. Ove la violazione sia commessa da minorenni, si procederà a notificare il verbale di accertamento di illecito amministrativo e la relativa sanzione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci.

5. In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla relativa comunicazione al Prefetto territorialmente competente

 

 

Art. 5

Funzionamento delle strutture speciali

 

La biblioteca è aperta in ore antimeridiane. Dietro espressa richiesta dei docenti, può funzionare anche di pomeriggio, previa autorizzazione e apposizione di firma sul registro delle presenze. I libri possono essere consultati nella biblioteca o presi in prestito per un ragione­vole periodo di tempo (non più di venti giorni). Non possono essere date in prestito opere di consultazione (dizionari, enciclope­die…). Nei laboratori dei vari indirizzi sono presenti riviste e testi specialistici.

La organizzazione e la gestione dei laboratori è affidata collegialmente a tutti i docenti che ivi svolgono attività didattica e secondo le indicazioni che il coordinatore di indirizzo vorrà fornire, sentito l’Ufficio Tecnico.

L’accesso ai laboratori ed alle aule speciali è consentito agli allievi fuori dell’orario delle lezioni per motivi di studio e di approfondimento, purché possa essere assicurata la presenza di un docente che ne assume la responsabilità. Per i laboratori autogestiti dagli alunni non è richiesta la presenza del docente.

La palestra può essere utilizzata, alla presenza di uno dei docenti di educazione fisica, anche fuori dell’orario delle lezioni. Le attività sportive devono essere coordinate ed organizzate dal Dipartimento di Scienze Motorie.

 

Art.5 bis

Uso e gestione armadietti

 

La scuola mette a disposizione degli studenti un armadietto personale. E’ previsto di norma un armadietto per ciascun studente nei limiti del numero disponibile.

L’utilizzo dell’armadietto è concesso a richiesta individuale firmata dalla famiglia o da chi ne fa le veci. La concessione in comodato d’uso è annuale e comporta l’accettazione del regolamento d’uso.

L’armadietto serve per consentire il deposito dei materiali scolastici: zaini, libri, quaderni, camici, tute, etc…E’ sconsigliato riporvi cibi deperibili.

All’atto della sottoscrizione del contratto di comodato gratuito deve essere depositata presso l’Ufficio Tecnico copia della chiave o della combinazione del lucchetto.

Ogni armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di essi nomi e segni di identificazione. Gli studenti sono responsabili dell’armadietto, del suo contenuto ed anche della tenuta dello spazio interno che non deve essere segnato, scritto, macchiato o danneggiato.

Gli studenti sono altresì responsabili della custodia della chiave, delle combinazioni e dell’uso corretto delle serrature. La chiave e la combinazione sono personali e non devono essere date ad altri.

La scuola si riserva di controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la buona tenuta dello stesso, in presenza dello studente che ha in uso lo stesso.

L’uso dell’armadietto può essere revocato in caso di mancato rispetto delle regole di utilizzo, fatto salvo il diritto della Scuola di richiedere il risarcimento per eventuali danni arrecati dagli studenti così come precisato nel contratto di concessione di beni in uso gratuito.

Al termine dell’anno scolastico lo studente deve riconsegnare l’armadietto libero da quanto in esso contenuto e nello stato in cui è stato consegnato.            

 

 

Art. 6

Rapporti con la Presidenza

 

L’Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

 

TITOLO II

ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 7

Disposizioni generali

 

La convocazione degli organi scolastici deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni, salvo casi di particolare urgenza.

La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del presidente dell’organo scolastico, mediante apposito avviso.

La circolare e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora, il luogo e, ove possibile, la durata della riunione.

Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, steso su apposito registro a pagine numerate e timbrate.

Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto – il numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli validamente espressi, escluse le astensioni – in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri, pur mantenendo le proprie specificità.

 

Art. 8

Consiglio di classe

 

Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell’attività didattico-educativa, ivi compresi i viaggi di istruzione così come regolati dalla C.M. 291/92 e successive integrazioni, sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti e degli indirizzi del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

E’ composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti degli studenti e genitori.

Il Consiglio di classe costituito con la sola componente docenti si riunisce per le valutazioni periodiche e finali degli alunni e in ogni altro caso ritenuto necessario.

Delle sedute dei Consigli di classe sarà redatto apposito verbale; a tal proposito nelle riunioni con la presenza di tutte le componenti il segretario verbalizzante dovrà essere persona diversa dal coordinatore.

 

 

Art.  9

Collegio dei docenti

 

Per quanto riguarda la composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale del Collegio dei docenti valgono le norme di cui all’intero art. 7 del D. Lg. n. 297 del 16/04/94 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni in merito.

Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico con le seguenti modalità:

·       durante il periodo delle attività didattiche a mezzo circolare interna affissa all’albo docenti almeno cinque giorni prima del giorno previsto per la riunione;

·       in casi eccezionali, con qualunque mezzo idoneo con spesa a carico della scuola e con contemporanea comunicazione dell’ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico è inoltre tenuto a convocare il Collegio entro dieci giorni dalla data di richiesta avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei docenti. In tal caso l’ordine del giorno inizia con gli argomenti proposti dai richiedenti la convocazione.

Il Collegio dei docenti, al fine di poter meglio adempiere ai compiti ad esso affidati dalla legge e dalle altre norme in vigore, ha facoltà di costituire, al proprio interno, commissioni di lavoro e di studio, nominandone i componenti.

La votazione deve essere segreta quando si faccia questione di persone, o nei casi in cui la maggioranza dei presenti lo richieda. La maggioranza stessa stabilirà le modalità tecniche per la votazione palese.

Nel caso di più mozioni per la relativa votazione si procede secondo l’ordine di presentazione.

Il raggiungimento della maggioranza assoluta nella prima votazione comporta l’esclusione dalla votazione delle altre mozioni.

 

Art. 10

Consiglio di Istituto

 

Il Presidente, nella persona del genitore eletto, convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della Giunta Esecutiva o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Istituto ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti l’attività scolastica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. D.P.R. 31/05/74 n. 416.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo d’Istituto, entro il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta.

Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni riguardanti singole persone, salvo consenso e richiesta scritta dell’interessato.

 

Art. 11

Comitato per la valutazione dei docenti

 

Per quanto riguarda la composizione e le funzioni del comitato di valutazione si rinvia all’art.1, co. 129, L.107/2015 che ha modificato l’art.11 del T.U. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

STUDENTI

NORME DI VITA SCOLASTICA

Art. 12

Diritti

 

Lo studente ha diritto:

·       a vedere rispettata in ogni situazione la sua identità e dignità personale;

·       ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;

·       ad una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno;   

·       ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica;

·       di chiedere ai docenti di esporre e chiarire i fini e i metodi del loro insegnamento e, ove possibile, assumere un ruolo propositivo ai fini della programmazione didattico-educativa;

·       di chiedere alla conclusione di ogni prova il giudizio dell’insegnante e l’indicazione di particolari manchevolezze nella preparazione o nel metodo di studio, affinché gli sia consentito di superare eventuali lacune;

·       di prendere visione delle prove di verifica (compiti in classe) che verranno corrette dagli insegnanti entro breve tempo e comunque sempre prima della prova successiva;

·       al rispetto della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I dati personali e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all’interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR- Regolamento UE 2016/679.

 

Art. 13

Doveri

 

I doveri degli studenti, così come stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - sono finalizzati a garantire una vita scolastica armoniosa ed equilibrata ed a sviluppare il fondamentale senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Lo studente ha il dovere di:

·         rispettare la dignità, l’identità personale e la libera manifestazione del pensiero di tutti coloro con i quali si trovi ad interagire all’interno della comunità scolastica;

·         comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto;

·         frequentare regolarmente il corso di studi e rispettare le norme che ne regolano l’organizzazione;

·         impegnarsi fattivamente e responsabilmente nello studio;

·         rispettare l’ambiente scolastico ed averne cura in quanto patrimonio della collettività;

·         utilizzare correttamente le strutture interne ed esterne, i macchinari ed ogni altro supporto didattico messo a disposizione dalla scuola.     

 

 

Art. 14

Giustificazioni

 

Gli studenti giustificano le assenze con dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci, tramite apposito libretto, all’insegnante della prima ora, a ciò delegato dal Dirigente Scolastico, che annoterà le giustificazioni sul registro di classe.

Gli studenti maggiorenni possono produrre giustificazione personale dell’assenza, sempre mediante apposito libretto, purché i genitori li abbiano a ciò autorizzati.

 

 

Art. 15

Ritardi

 

L’ingresso a Scuola è registrato attraverso il badge personale e deve avvenire entro le ore 8:05. Gli ingressi oltre la predetta ora sono considerati ritardi.

L’ammissione entro la prima ora viene autorizzata dal docente in orario.

Gli ingressi dopo le 8:15 dovranno essere giustificati dagli studenti nel libretto entro il giorno successivo.

Il docente della prima ora può invitare lo studente a presentarsi in Vice Presidenza per le opportune verifiche sulla causa del ritardo.

L’ingresso oltre la prima ora è sempre autorizzato dalla Vice Presidenza e concesso solo per gravi e comprovati motivi, che dovranno essere giustificati nel libretto dello studente da parte del genitore o di chi ne fa le veci al più tardi entro il giorno successivo.

L’ammissione in classe e la giustificazione del ritardo non costituiscono impegno per la scuola a colmare eventuali lacune nella preparazione dei ritardatari.

 

 

Art. 16

Uscite anticipate

 

Per gravi motivi, su richiesta da presentare prima dell’inizio delle lezioni, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, gli studenti possono essere autorizzati a lasciare anticipatamente la scuola; se minorenni, è necessario il prelevamento da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, salve specifiche deroghe.

In caso di malore la famiglia dovrà essere informata con ogni mezzo utile e l’Ufficio di Presidenza è autorizzato ad operare come meglio ritiene.

 

Art. 17

Assenze, ritardi e relative comunicazione

 

E’obbligatoria la regolare frequenza alle lezioni.

Ai sensi dell’art. 14, c.7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR 22.06.2009 n.122 per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline.

Il numero massimo di ore che non dovranno essere superate per assenze di intere giornate, ritardi e uscite anticipate è pari a 264 ore/anno.

Le deroghe previste al suddetto limite sono previste per casi eccezionali, certi, documentati e sono:

a)         gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

b)         maternità/paternità;

c)         terapie e/o cure programmate;

d)         donazioni sangue;

e)         partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

f)         adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Cfr. L. n.516/1998; L.n.101/1989)

Delle assenze l'Ufficio di Presidenza darà comunicazione immediata alle famiglie che ne abbiano fatta richiesta a mezzo del servizio di s.m.s.

In ogni caso, delle assenze e dei ritardi l'Ufficio di Presidenza darà comunicazione scritta alle famiglie, tramite lettera raccomandata A/R e/o altro mezzo idoneo, ogni volta che lo riterrà opportuno.

La rinuncia a tale servizio dovrà essere comunicata per iscritto dalle famiglie all'Ufficio di Presidenza.

 

 

Art. 17 bis

Criteri di esclusione dalle attività “fuori aula”

 

Possono essere esclusi da viaggi d’istruzione di più giorni in Italia o all’estero, progetti europei, uscite didattiche, progetto neve, e più in generale dalle attività “fuori aula”, quegli studenti che:

1) siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare;

2) abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei Docenti della classe e/o siano stati segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

L’esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati.

 

 

Art. 18

Modalità di comunicazione con studenti e famiglie

 

Saranno programmati dal Collegio dei docenti incontri pomeridiani, distinti per biennio e triennio.

Inoltre, i docenti si rendono disponibili ad incontri antimeridiani purché al di fuori dall’orario di lezione per una ora ogni mese da stabilirsi con apposito calendario, salvo il caso di particolari esigenze dell’alunno e/o della famiglia. In ogni caso la scuola manterrà un costante rapporto di informazione con le famiglie, anche per il tramite dei coordinatori di classe e l’Ufficio di Vice presidenza, quando vi sia la necessità di rappresentare alle famiglie situazioni di disagio dell’alunno, disimpegno e violazioni delle norme del regolamento di disciplina.

 

Art.  19

Assemblee studentesche

Assemblea ordinaria e straordinaria

 

La richiesta di assemblea ordinaria, recante l’ordine del giorno, va inoltrata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento e quindici giorni nel caso di esperti esterni. 

L’assemblea, preannunciata con apposita circolare del Dirigente Scolastico, si svolge, salve situazioni particolari che possano determinarne una diversa articolazione, disgiunta in Biennio e Triennio al fine di qualificare la partecipazione attenta ed attiva degli studenti.

Salvo diverse esigenze organizzative, l’assemblea del Biennio inizia al termine della prima ora e si conclude alla fine della terza ora; l’assemblea del Triennio inizia al termine della quarta ora e si conclude alla fine della sesta ora.

Gli insegnanti in orario sono tenuti ad essere presenti allo scopo di effettuare azioni di vigilanza.

Nel caso in cui l’assemblea si chiudesse prima del termine indicato, gli studenti sono tenuti a tornare in classe dove, effettuato il contrappello, sarà ripreso il lavoro didattico.

All’assemblea hanno facoltà di partecipare le altre componenti della scuola ed eventuali esperti esterni, questi ultimi previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, rilasciata sulla base di criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Per fatti di eccezionale rilevanza è prevista al più un’assemblea straordinaria in orario di lezione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Dlg. 16/04/94 n. 297. In casi contingenti ed urgenti il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni.  

 

Assemblea di classe

 

Può essere autorizzata non più di una assemblea di classe al mese da richiedersi almeno tre giorni prima della data di effettuazione con comunicazione dell’ordine del giorno

Deve, in ogni caso, essere garantita la rotazione delle discipline impegnate dalle ore necessarie per l’assemblea nonché la presenza in classe del docente dell’ora durante la quale questa si svolge.

Le assemblee studentesche (d’Istituto e di classe), entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico, devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

 

 

TITOLO IV

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 20

Organo Interno di Garanzia

 

1.L’organo interno di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 24/06/98, n. 249 come modificato dal D.P.R. 235/2007 art. 2, è composto dal Dirigente scolastico, due docenti, uno studente e un genitore.

2.Il Collegio Docenti elegge la componente docenti, il Consiglio di Istituto elegge, tra i suoi membri, la componente genitori e studenti.

Il membro effettivo è sostituito dal membro supplente eletto dai sopra indicati Organi collegiali, in caso di impedimento, assenza o incompatibilità del primo.

L’organo di garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento assenza o incompatibilità, da un suo delegato. 3. Relativamente al funzionamento di detto organo si rinvia all’art. 7 del presente regolamento contenente disposizioni riguardanti gli organi collegiali.

 

 

Art. 21

Comportamenti

 

Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall’art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

1. ritardi non giustificati

2. assenze collettive

3. assenze ingiustificate

4. disimpegno scolastico

5. comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell’attività scolastica in aula e “fuori aula”

6. uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati.

7. comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all’interno della scuola, anche realizzati attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici

8. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

8 bis. sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell’Istituto

8 ter. violazione di sistemi informatici e telematici

9. danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto

10. non rispetto dell’ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola

 

Art. 22

Sanzioni

 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità preventiva, repressiva ed educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

2. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto del criterio della proporzionalità, della cumulabilità e della recidiva. 

3. Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nella stessa sede dovranno altresì essere sentiti i docenti e/o le altre persone coinvolte.

4. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento non può in nessun caso influire sulla valutazione del profitto ma può avere rilevanza ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.

5.  Agli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249 e successive modifiche, e che incorrano nei comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o infrazioni disciplinari, come previsto dall’art. 22 del presente regolamento, sono disposte, secondo la gravità della mancanza le seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale

b) ammonizione scritta

c) obbligatorietà ad essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci

d) richiamo scritto nel registro di classe

e) obbligo di reintegrazione del patrimonio dell’Istituto per equivalente in denaro o in forma specifica

f) obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico

g) obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico anche esterno

h) lavori di utilità per la collettività scolastica e/o socialmente utili da svolgere anche presso strutture esterne

i) ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico

j) sequestro del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico

k) sospensione con obbligo di frequenza ed intensificazione dell’attività didattica

l) allontanamento dalla comunità scolastica.

 

Art. 23

Comportamenti e sanzioni

 

1. L’ammonizione verbale è prevista per tutti i punti dell’art. 21 del presente regolamento.

2. L’ammonizione scritta è prevista per i punti di seguito elencati di cui all’art. 21 del presente regolamento:

a) ritardi non giustificati

b) assenze collettive

c) assenze ingiustificate: la sanzione può essere applicata a partire dalla seconda assenza 

d) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

e)  non rispetto dell'ambiente scolastico del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola

f)  disimpegno scolastico

3. L’obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci è prevista per i punti di seguito elencati di cui all’art. 21 del presente regolamento:

a) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

L’alunno dovrà essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci per essere ammesso alle lezioni.

4. Il richiamo scritto nel registro di classe è previsto per i punti di seguito elencati di cui all’art. 21 del presente regolamento

a) comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all’interno della scuola

b) comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell’attività scolastica in aula e “fuori aula”

c) danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto

d) non rispetto dell’ambiente scolastico del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola

e) uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati.

4 bis. L’obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica di cui all’art.21 del regolamento è previsto nei casi di sottrazione di sussidi, supporti didattici anche multimediali (informatici), di programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell’Istituto.

La reintegrazione del patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l'intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.

5. L’obbligo di riparare ai danni del patrimonio scolastico, notificato per iscritto, è previsto per il punto di seguito elencato di cui all’art. 21 del presente regolamento:

danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto.

La riparazione del danno al patrimonio scolastico si concretizza in una attività che sani il danno causato o in una sanzione pecuniaria, rapportata al valore documentato del danno, qualora sia oggettivamente impossibile sanare altrimenti il danno.

La riparazione del danno causato al patrimonio scolastico è prevista per il gruppo o l’intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.

5 bis. L’obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico è previsto in tutti i casi di condotte irrispettose dell’ambiente scolastico, anche esterno.

Il ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico, è previsto per il gruppo o l’intera comunità studentesca laddove non sia/no individuabile/i il/i responsabile/i.

5 ter. L’obbligo di effettuare lavori di utilità per la collettività scolastica e/o socialmente utili da svolgere anche presso strutture esterne è previsto in tutti i casi di condotte di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 9,10 dell’art. 21.

Tale sanzione si può configurare anche come misura accessoria ad altra sanzione inflitta.

6. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è previsto in tutti i casi di utilizzo non autorizzato.

Il sequestro è previsto nei casi di più gravi violazioni che si concretizzino nel filmare e/o fotografare persone senza averne ricevuto il consenso.

7. Le condotte previste ai punti 5,6,7,8, 8 bis, 8 ter, 9,10 dell’art. 21 sono punite, in considerazione della gravità della violazione del bene offeso, nonché della personalità dell’incolpato, con le seguenti sanzioni disciplinari:

a) sospensione con obbligo di frequenza ed intensificazione dell’attività didattica

b) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni

c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni.

7bis. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente durante l’anno scolastico, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

a) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico

b) allontanamento dello studente fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dello stesso dallo scrutinio finale o dalla ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.   

7ter. Quando l’infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un’ipotesi di reato p.p. dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

8.Tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento possono comportare l’esclusione da uscite didattiche (ivi compreso il progetto neve), da viaggi di istruzione e più in generale dalle attività “fuori aula”, così come previsto dall’art.17 bis del presente regolamento.

8 bis. Non possono, comunque, essere eletti rappresentanti di classe e/o d’istituto gli studenti ai quali sia stata inflitta la sanzione dell’allontanamento dalla Comunità Scolastica, salvo i casi di accertato e comprovato ravvedimento. Ove già eletti, tale sanzione produce l’immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta. Nei casi indicati subentra il primo dei non eletti.

9. Le sanzioni previste nel presente regolamento di disciplina possono essere irrogate anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della Scuola, ma che siano espressamente collegati ad attività didattiche od eventi scolastici.

Art. 23 bis

Procedura per l’avvio del procedimento disciplinare

 

Ove il docente, stante la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dallo studente, ritenga la nota irrogata non sufficiente a sanzionarlo, presenterà una relazione scritta dettagliata sui fatti accaduti, volta all’apertura del procedimento disciplinare che avverrà non oltre cinque giorni successivi dal deposito della predetta relazione. Tale procedimento potrà concludersi con archiviazione ove i fatti contestati non abbiano la rilevanza disciplinare contestata.

La relazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Dirigenza (DS o Vicepresidenza) entro e non oltre il giorno successivo.

L’avvio della sopradetta procedura può essere promosso autonomamente dalla Dirigenza anche a seguito di semplice segnalazione da parte di altri soggetti operanti all’interno della Scuola.

 

art. 24

Irrogazione delle sanzioni

1. L’ammonizione verbale di cui al comma 1 dell’art. 23 del presente regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico su proposta di un qualunque soggetto rilevi la mancanza.

2. L’ammonizione scritta per ritardi non giustificati, assenze collettive, assenze ingiustificate e per disimpegno scolastico, di cui al comma 2 dell’art. 23 del presente regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico.

Per la inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e non rispetto dell’ambiente scolastico l’ammonizione scritta è disposta dal Dirigente Scolastico su proposta di un qualunque soggetto rilevi la mancanza.

3. L’obbligatorietà ad essere accompagnati dal genitore o chi ne fa le veci di cui al comma 3 dell’art. 23 del presente regolamento è disposta dal Dirigente Scolastico.

4. Il richiamo scritto nel registro di classe di cui al comma 4 dell’art. 23 del presente regolamento è disposto dal Dirigente Scolastico.

4 bis. L’obbligo di reintegrare il patrimonio scolastico per equivalente in denaro o in forma specifica, di cui al comma 4 bis dell’art.23 del presente regolamento, è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

5. L’obbligo di riparare ai danni, notificato per iscritto, di cui al comma 5 dell’art. 23 del presente regolamento, è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

5 bis. L’obbligo di ripristino del decoro e della pulizia dell’ambiente scolastico di cui al comma 5 bis dell’art.23 è disposto dal Dirigente Scolastico su proposta e/o segnalazione di qualunque soggetto che rilevi la violazione.

5 ter. L’obbligo di effettuare lavori di utilità per la collettività scolastica e/o socialmente utili da svolgere anche presso strutture esterne di cui al comma 5 ter dell’art. 23 è disposto dal Dirigente Scolastico o dall’organo collegiale competente.

6. Il ritiro temporaneo del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è disposto dal docente.

Il sequestro del cellulare e/o di altro dispositivo elettronico è disposto dal Dirigente al fine di accertare le violazioni di cui al punto 6 dell’art 23 e a seguito del ritiro e/o segnalazione ad opera del personale scolastico.

7. La sospensione con obbligo di frequenza è inflitta con provvedimento del Dirigente Scolastico, che sentito il Coordinatore di Classe può disporre nei confronti dello studente o degli studenti, da uno a sette giorni di intensificazione delle attività didattiche.

8. L’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino ad un massimo di giorni quindici, di cui al comma 7, lett. b) dell’art. 23 del presente regolamento, è disposto dal Consiglio di classe, ove possibile, nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Durante tale periodo la Scuola si raccorderà con lo studente e la sua famiglia al fine di preparane il rientro nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, di cui al comma 7, lett. c) dell’art. 23, è disposto dal Consiglio d’ Istituto.

In tale ipotesi, attesa la gravità del fatto commesso, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

10. L’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, nonché l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, di cui al comma 7 bis lett. a) e b) dell’art. 23, è disposto dal Consiglio d’ Istituto.

11. Nel caso in cui, in pendenza di un procedimento disciplinare, lo studente riceva nulla osta per il cambiamento di scuola, la sanzione non si estingue. L’istituto ricevente provvederà, compatibilmente con il proprio regolamento interno, a dare esecuzione alla sanzione irrogata. 

12. Le sanzioni disciplinari irrogate sono tempestivamente comunicate, per iscritto o con altro mezzo idoneo, ai genitori o a chi ne fa le veci e inserite nel Registro elettronico di classe e nel fascicolo personale dello studente.

13. In casi eccezionali, nell’impossibilità di convocare il C.d.C. straordinario, le sanzioni previste dal presente regolamento saranno disposte dal Dirigente Scolastico che presenterà una nota scritta debitamente motivata al primo C.d.C. programmato secondo il Piano delle Attività Docenti per la ratifica finale da parte del C.d.C.

 

 

 

Art. 24 bis Cyberbullismo

1. Ai fini della L. 29.05.2017 n. 71 art. 1, per “cyberbullismo” si intende: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”  Tali condotte hanno rilevanza disciplinare e sono sanzionabili, secondo la gravità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 21 e ss. del Regolamento di disciplina.

2. Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo in danno di minori, previa istruttoria, ne dà informativa alla famiglia o a chi ne fa le veci, salva e riservata l’applicazione dell’art.23 c. 7 ter ai fini della denuncia all’autorità giudiziaria.

 

 

IMPUGNAZIONI

Art. 25

 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia interno alla Scuola.  Tale Organo verrà convocato dal Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla data di ricezione del sopraddetto ricorso e deciderà nel termine di ulteriori dieci giorni dalla sua convocazione.         

2. L’impugnazione non sospende l’efficacia esecutiva della sanzione disciplinare, salvo il caso in cui appaia palesemente immotivata.

3. L’Organo di Garanzia interno decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possano insorgere in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente regolamento interno di disciplina. 

 

Art. 26

 

1. Possono essere impugnate con reclamo le pronunce rese in primo grado dall’Organo di Garanzia Interno. Competente a decidere sul reclamo è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale sentito il parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale. Il reclamo deve essere proposto nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di primo grado.

2. L’Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di trenta giorni. Il Direttore dell’Ufficio Regionale deve comunque pronunciarsi anche indipendentemente dal parere dell’Organo di Garanzia Regionale.

 

Art. 27

Patto Educativo di Corresponsabilità

 

Nel rispetto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998 e della L. 29.05.2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”ed in conformità del Regolamento interno, la Scuola ha elaborato il Patto Educativo di Corresponsabilità che rappresenta un’alleanza educativa ove sono definiti in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri presenti nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Con la sottoscrizione del Patto Educativo i firmatari si assumono precise responsabilità anche in conformità con la normativa vigente.

L’elaborazione e/o la modifica del Patto Educativo di corresponsabilità è di competenza del Consiglio di Istituto, sentito il parere e/o acquisite proposte della Commissione Regolamento e del Collegio Docenti.

La Scuola attiva nel rispetto del D.P.R. n. 235/2007 le procedure più opportune volte alla condivisione e sottoscrizione del Patto Educativo.

A tal fine la Scuola nella persona del Dirigente organizza incontri con le famiglie e gli studenti.

 

 

Art. 28

Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento interno di disciplina, si rinvia alla normativa vigente.

 

TITOLO V

DOCENTI

 

Art. 29

Norme di servizio

Ogni docente coopererà al buon andamento dell’Istituto seguendo le indicazioni dell’Ufficio di   Presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

     Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’attività didattica per consentire il puntuale avvio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza, il Docente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio del personale al fine di consentirne l’immediata sostituzione.

Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.

I docenti non dovranno autorizzare le uscite dalle classi per colloqui con rappresentanti degli studenti, con il Dirigente Scolastico, con esterni, se non espressamente richiesto attraverso la comunicazione del personale ausiliario del piano, alla Dirigenza. 

 

Ciascun docente vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell’Istituto e/o nelle aree di pertinenza, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate; egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale. Ciascun docente vigilerà anche durante la ricreazione sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando all’Ufficio di Presidenza i casi di eventuale indisciplina.

I docenti che svolgono attività didattica nei laboratori e nelle aule speciali dovranno lasciare l’aula dopo l’uscita di tutti gli allievi

I docenti, qualora si verifichino infortuni agli alunni durante l’attività scolastica, dovranno tempestivamente segnalare l’accaduto alla Segreteria Didattica e al Dirigente. La famiglia dovrà presentarsi nello stesso giorno o nel successivo presso la Segreteria per stendere denuncia alla quale farà seguito una relazione scritta del docente o dei docenti interessati.

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamentato in materia di vigilanza e sicurezza degli alunni si fa rinvio alla normativa vigente, al C.C.N.L., nonché al Regolamento d’Istituto in materia di sicurezza.

 

 

TITOLO VI

PERSONALE ATA

 

Art. 30

Personale ATA

 

Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

Il personale con la qualifica di assistente tecnico assicura la presenza nei laboratori durante l’attività didattica. In casi contingenti ed urgenti il D.S. su proposta del DSGA e Ufficio Tecnico potrà utilizzare detto personale al di fuori dei laboratori.

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.

Presso l’ingresso e in ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi d’Istituto.

Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico pulito e accogliente.

 

TITOLO VII

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

 

Art. 31

Trattamento dati personali

 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi e per l’effetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR- Regolamento UE 2016/679, è informato ai principi del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

L’impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola, siano essi relativi agli studenti che al personale, ad enti esterni se non per gli obblighi di legge.

 

 

SEGRETO D’UFFICIO

Art. 32

Tutto il personale è tenuto al segreto d’ufficio, ossia non può dare informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura o notizie relative a fatti e persone delle quali sia venuto a conoscenza in occasione e/o durante il servizio.

 

TITOLO VIII

PUBBLICITA’ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 33

Pubblicità ed efficacia del Regolamento

 

Copia del presente regolamento viene affissa all’albo di Istituto e da tale data entrerà in vigore. 

 

 

Si rinvia al sito della scuola, www.avoltapg.edu.it, sezione Regolamenti, per quanto riguarda:

-Regolamento Accesso Rete

-Regolamento uso iPad/Tablet

-Sicurezza

-Privacy

-Disposizione applicativa del divieto di fumare